Avvertenza: 
 
  Il testo della legge costituzionale e' stato approvato  dal  Senato
della Repubblica, in seconda votazione, con la  maggioranza  assoluta
dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera
dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza  assoluta  dei
suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016. 
  Entro tre mesi dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila
elettori, o  cinque  Consigli  regionali  possono  domandare  che  si
proceda al referendum popolare. 
  Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3  della
legge 25 maggio 1970, n. 352. 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                       (Funzioni delle Camere) 
 
  1. L'articolo 55 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 
  « Art. 55. - Il Parlamento si compone della Camera dei  deputati  e
del Senato della Repubblica. 
  Le leggi che stabiliscono le modalita'  di  elezione  delle  Camere
promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. 
  Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. 
  La Camera dei deputati e' titolare del rapporto di fiducia  con  il
Governo ed esercita la funzione di indirizzo  politico,  la  funzione
legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo. 
  Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni  territoriali
ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti 
  costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione
legislativa  nei  casi  e  secondo  le  modalita'   stabiliti   dalla
Costituzione, nonche' all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo
Stato,  gli  altri  enti  costitutivi  della  Repubblica  e  l'Unione
europea.  Partecipa  alle  decisioni  dirette   alla   formazione   e
all'attuazione degli atti normativi  e  delle  politiche  dell'Unione
europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attivita' delle  pubbliche
amministrazioni e  verifica  l'impatto  delle  politiche  dell'Unione
europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle  nomine  di
competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e  a  verificare
l'attuazione delle leggi dello Stato. 
  Il Parlamento si riunisce in seduta comune  dei  membri  delle  due
Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione ».